• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Lavoratrici madri

Enciclopedia on line
  • Condividi

Il d. lgs. n. 151/2001 ha raccolto il complesso delle disposizioni vigenti in materia di maternità. La disciplina contenuta nel testo regolamenta: i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento. Fondamentale il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, con la possibilità per la lavoratrice di posticipare il periodo massimo di un mese dal periodo di astensione antecedente il parto a quello successivo, previa certificazione medica specialistica, e di aggiungere ai tre mesi di astensione dopo il parto il periodo di riposo eventualmente non goduto in seguito a parto anticipato. Circa la retribuzione, in tale periodo viene corrisposta alla lavoratrice un’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione giornaliera, a carico degli enti previdenziali. Nel testo sono disciplinati i casi d’interdizione anticipata dal lavoro per: gravi complicanze nella gestazione; particolari condizioni di lavoro; attività gravose o pregiudizievoli. Nella normativa specifica è previsto, a pena d’inefficacia, il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante la gravidanza e per tutto il primo anno di vita del bambino (art. 2, l. n. 1204/1971; d. lgs. n. 151/2001). Durante tale periodo permane in favore della donna il divieto di licenziamento, salvo che ricorrano specifiche fattispecie: chiusura dell’attività dell’azienda, in caso di mancato superamento del periodo di prova, e per ‘giusta causa’. In caso di dimissioni nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento, queste dovranno essere convalidate dal Servizio ispezione del lavoro. Per i genitori è prevista la concessione di periodi di astensione facoltativa, continuativi o frazionati, che complessivamente non eccedano il limite di 10 mesi. Durante i primi 3 anni di vita del neonato, i genitori hanno diritto a un numero di assenze pari alla durata delle malattie. Quando il bambino ha una età compresa tra i 3 e gli 8 anni i genitori possono assentarsi senza retribuzione fino a un massimo di 5 giorni lavorativi per anno. La lavoratrice ha inoltre diritto a due periodi di permessi giornalieri fintanto che il bambino non ha raggiunto un anno di età: di un’ora, se l’orario lavorativo è minore di 6 ore; e di 2 ore, ove l’orario sia pari o superiore a 6 ore. Dal momento in cui è accertato lo stato di gravidanza fino a quando il bambino non ha raggiunto un anno di età, la lavoratrice madre non può essere adibita al lavoro nel periodo compreso tra le ore 24 e le ore 6. Non sono tenute a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni; la lavoratrice che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni. A carico del datore di lavoro è la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti.

Voci correlate

Licenziamenti individuali

Dimissioni

Permessi e aspettative del lavoratore

Retribuzione

Vedi anche
lavoratore In senso giuridico-sociale, soggetto del contratto di lavoro che si obbliga mediante retribuzione a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali, alle dipendenze dell’imprenditore (lavoratore subordinato). Anche la persona che nel contratto d’opera si obbliga, senza vincoli di subordinazione, ... Retribuzione Il codice civile (art. 2099), definisce la retribuzione come il compenso dovuto al dipendente quale corrispettivo per la prestazione resa. Il codice disciplina i modi e i tempi di corresponsione della retribuzione e stabilisce in particolare che debba essere erogata, in denaro e periodicamente, con le ... maternità maternità Il periodo della vita della donna dall’inizio della gestazione fino all’allevamento del neonato. Per la tutela della maternita delle donne lavoratrici ➔ lavoro. ● Nel contesto delle tecniche di fecondazione assistita, si parla di maternita surrogata (o sostitutiva) quando, al fine di portare ... dònna dònna Nella specie umana, individuo di sesso femminile, che ha raggiunto la maturità sessuale e quindi l'età adulta. Come in altre specie animali, anche in quella umana esiste una distinzione tra i due sessi basata sulle differenze biologiche tra l'organismo maschile e quello femminile. Ma da questa ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Vocabolario
madre
madre (ant. matre) s. f. [lat. mater -tris]. – 1. a. Donna che ha concepito e partorito; genitrice: m. tenera, affettuosa, amorosa; m. snaturata; amore di m.; m. di molti figli; diventare m., avere il primo figlio; ragazza m. (o anche,...
madre di tutte le povertà
madre di tutte le poverta madre di tutte le povertà loc. s.le f. La guerra. ◆ Il tentativo è di fare qualcosa di utile per l’Africa, ed è [Walter] Veltroni a ricordare le cifre dell’Apocalisse del Continente Nero: venticinque milioni di...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali