Il d. lgs. n. 151/2001 ha raccolto il complesso delle disposizioni vigenti in materia di maternità. La disciplina contenuta nel testo regolamenta: i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento. Fondamentale il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, con la possibilità per la lavoratrice di posticipare il periodo massimo di un mese dal periodo di astensione antecedente il parto a quello successivo, previa certificazione medica specialistica, e di aggiungere ai tre mesi di astensione dopo il parto il periodo di riposo eventualmente non goduto in seguito a parto anticipato. Circa la retribuzione, in tale periodo viene corrisposta alla lavoratrice un’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione giornaliera, a carico degli enti previdenziali. Nel testo sono disciplinati i casi d’interdizione anticipata dal lavoro per: gravi complicanze nella gestazione; particolari condizioni di lavoro; attività gravose o pregiudizievoli. Nella normativa specifica è previsto, a pena d’inefficacia, il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante la gravidanza e per tutto il primo anno di vita del bambino (art. 2, l. n. 1204/1971; d. lgs. n. 151/2001). Durante tale periodo permane in favore della donna il divieto di licenziamento, salvo che ricorrano specifiche fattispecie: chiusura dell’attività dell’azienda, in caso di mancato superamento del periodo di prova, e per ‘giusta causa’. In caso di dimissioni nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento, queste dovranno essere convalidate dal Servizio ispezione del lavoro. Per i genitori è prevista la concessione di periodi di astensione facoltativa, continuativi o frazionati, che complessivamente non eccedano il limite di 10 mesi. Durante i primi 3 anni di vita del neonato, i genitori hanno diritto a un numero di assenze pari alla durata delle malattie. Quando il bambino ha una età compresa tra i 3 e gli 8 anni i genitori possono assentarsi senza retribuzione fino a un massimo di 5 giorni lavorativi per anno. La lavoratrice ha inoltre diritto a due periodi di permessi giornalieri fintanto che il bambino non ha raggiunto un anno di età: di un’ora, se l’orario lavorativo è minore di 6 ore; e di 2 ore, ove l’orario sia pari o superiore a 6 ore. Dal momento in cui è accertato lo stato di gravidanza fino a quando il bambino non ha raggiunto un anno di età, la lavoratrice madre non può essere adibita al lavoro nel periodo compreso tra le ore 24 e le ore 6. Non sono tenute a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni; la lavoratrice che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni. A carico del datore di lavoro è la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti.
Permessi e aspettative del lavoratore