• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Licenziamenti individuali

Enciclopedia on line
  • Condividi

Il codice civile distingue, in materia di licenziamento individuale, tra il licenziamento ad nutum, ossia con preavviso, e il licenziamento in tronco, ossia quello per giusta causa. Il licenziamento ad nutum è disciplinato all’art. 2118 c.c., che regola anche il recesso del lavoratore (cioè le dimissioni). L’unico obbligo è il preavviso, la cui durata è normalmente stabilita dai contratti collettivi, sulla base della anzianità di servizio e della qualifica del lavoratore. In caso di violazione dell’obbligo di preavviso «il recedente è tenuto verso l’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso». Tale disciplina si applica in particolare a dirigenti, lavoratori in prova, lavoratori domestici, atleti professionisti, lavoratori a domicilio e lavoratori ultrasessantenni con diritto alla pensione. In tutte le altre ipotesi si applica la regola generale della giustificazione necessaria del licenziamento (introdotta con la l. n. 604/1966), nel senso che questo può essere intimato solo per giusta causa o per giustificato motivo. Il licenziamento per giusta causa trova la sua disciplina nell’art. 2119 c.c. (richiamato anche dall’art. 1 l. n. 604/1966), secondo il quale la giusta causa è quella che «non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto». Nella nozione di ‘giusta causa’ rientrano anche situazioni non qualificabili come ‘inadempimento’ ma che sono sufficienti a pregiudicare l’«attitudine professionale del lavoratore» allo svolgimento delle sue mansioni. Trattandosi dell’applicazione di un concetto indeterminato, l’accertamento della giusta causa compete comunque al giudice di merito. Il licenziamento individuale può essere motivato anche in base a un «giustificato motivo» (art. 1, l. n. 604/1966), che può essere «soggettivo» o «oggettivo». Il «giustificato motivo soggettivo» consiste nel «notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro» e presuppone un inadempimento più grave di quello necessario per la risoluzione del contratto in base alla disciplina generale (art. 1455 c.c.); qualora l’inadempimento non risulti «notevole», il datore di lavoro può solo irrogare una sanzione disciplinare. Come per la giusta causa, spetta al giudice valutare la gravità dell’accertato inadempimento, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto. Il giustificato motivo oggettivo consiste, invece, in «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». In questo caso il giudice non può sindacare le scelte economico-organizzative del datore di lavoro, ma deve soltanto verificare l’effettiva realizzazione di tali scelte e il nesso causale con il licenziamento. In questo caso al datore di lavoro spetta anzitutto provare la reale soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, nonché dimostrare la inutilizzabilità del lavoratore in altre posizioni equivalenti (che non comporti una modificazione dell’organizzazione aziendale o maggiori spese). Il licenziamento, sia esso per giusta causa o per giustificato motivo, deve essere comunicato per iscritto, a pena di inefficacia (fanno eccezione alcuni dei licenziamento rientranti nell’area della libera recedibilità: lavoratori in prova, lavoratori domestici e lavoratori ultrasessantenni). Il lavoratore ha altresì diritto a «chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione i motivi che hanno determinato il recesso», e il datore di lavoro è tenuto a comunicarli, tenendo presente il principio di immodificabilità al quale essi soggiacciono, entro 7 giorni dalla eventuale richiesta. Il lavoratore che voglia impugnare il licenziamento deve farlo con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere la propria volontà, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione o dei relativi motivi, laddove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. Dopo l’impugnazione extragiudiziale tempestiva, il lavoratore può impugnare il licenziamento entro il termine di duecentosettanta giorni dalla prima impugnazione (art. 32, c. 1-4, l. n. 183/2010), introducendo il giudizio o comunicando alla controparte la richiesta di conciliazione e arbitrato, con la previsione in questo caso di un ulteriore termine di sessanta giorni per l’introduzione del giudizio in caso di rifiuto o di mancato accordo, da riferirsi ovviamente anche alla mancata conciliazione (art. 32, c. 1 l. n. 183/2010). A fronte di un licenziamento illegittimo, il legislatore ha approntato un sistema di tutele differenziato, a seconda che il lavoratore licenziato rientri nel campo di applicazione della tutela reale o di quella obbligatoria.

Voci correlate

Lavoro subordinato

Tutela reale e tutela obbligatoria

Sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro privato

Mansioni del lavoratore

Pensione

Lavoro domestico

Lavoro sportivo

Lavoro a domicilio

Lavoro in prova

Retribuzione

Statuto dei lavoratori

Approfondimenti di attualità

Le nuove riforme del processo del lavoro ed i limiti (incostituzionali) all’effettività della tutela giurisdizionale di Antonio Carratta

Diritto di critica del lavoratore e obbligo di fedeltà: un equilibrio delicato di Giovanna Martire

Vedi anche
Lavoro domestico Particolare rapporto di lavoro subordinato costituito dalla prestazione di servizi di carattere domestico e disciplinato dagli art. 2240-46 del codice civile, dalla l. 339/1958, dal Lavoro domesticop.r. n. 1403/1971 e dalla contrattazione collettiva di settore. La l. n. 339/1958 definisce il lavoratore ... Obbligo di fedeltà del lavoratore Obbligo di fedeltà del lavoratore In diritto, obbligo cui è tenuto il prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 1175 e 1375 c.c.). Oltre a dover eseguire la propria prestazione nel rispetto delle specifiche mansioni assegnategli, ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Contratti collettivi di lavoro Accordi tra uno o più datori di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori, volti a stabilire il trattamento minimo garantito a questi ultimi e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale. A tal fine si distingue ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
  • STATUTO DEI LAVORATORI
  • PROCESSO DEL LAVORO
  • LAVORO SUBORDINATO
  • LAVORO A DOMICILIO
Vocabolario
licenziare
licenziare v. tr. [dal lat. mediev. licentiare, der. del lat. licentia: v. licenza] (io licènzio, ecc.). – 1. Anticam., dare licenza, in senso generico, cioè permettere, concedere di fare qualche cosa; usato con la prep. di (più raro a)...
licenzióso
licenzioso licenzióso agg. [dal lat. licentiosus, der. di licentia «licenza»]. – 1. Che abusa della libertà abbandonandosi ad eccessi, a una condotta priva di freni e di ritegni morali: giovani l., o di costumi l.; fare una vita l. e dissoluta;...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali