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Sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro privato

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L’art. 2106 c.c. stabilisce che la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.) , prevista dal codice disciplinare, può essere sanzionata dal datore di lavoro in maniera proporzionata alla gravità dell’infrazione. Le procedure attraverso le quali il datore di lavoro può esercitare il proprio potere disciplinare sono previste all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970). Il procedimento disciplinare inizia con la contestazione, in forma scritta, del fatto addebitato al lavoratore. Il fatto deve essere contestato in maniera specifica e immediata. Il datore di lavoro può sospendere in via cautelare il lavoratore, quando i tempi del procedimento disciplinare siano incompatibili con la presenza di quest’ultimo nell’azienda. Va rilevato come l’intero procedimento disciplinare sia diretto a garantire il contraddittorio tra le parti e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore. Entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione il lavoratore può chiedere un’audizione al datore di lavoro per rendere le proprie giustificazioni anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale, o può esporre le proprie ragioni per iscritto. La sanzione non può essere irrogata prima che siano decorsi 5 giorni dalla contestazione, a meno che (Cass., sent. n. 6900/2003) il lavoratore abbia già pienamente esercitato il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore le proprie giustificazioni. Anche il provvedimento con cui viene comminata la sanzione deve avere forma scritta e contenere la motivazione, ma solo se espressamente previsto dal contratto collettivo. La sanzione comminata deve essere proporzionale all’infrazione commessa dal lavoratore. Una deroga al principio di proporzionalità è prevista solo in caso di recidiva, ossia quando il lavoratore reiteri un comportamento illecito che ha già dato luogo, nel biennio precedente, a un provvedimento disciplinare. In questo caso il datore può comminare una sanzione più grave rispetto a quella normalmente applicabile, ma solo ove la recidiva, o i precedenti disciplinari che la integrano, abbiano formato oggetto della preventiva contestazione al lavoratore, a pena di nullità della sanzione. Le sanzioni possono essere di vario tipo: rimprovero verbale e l’ammonizione scritta (per le infrazioni più lievi); multa (corrispondente alla trattenuta in busta paga di un massimo di 4 ore di retribuzione base); sospensione (interruzione della erogazione retributiva per un massimo di 10 giorni); licenziamento. L’art. 7, co. 4, dello Statuto dei lavoratori esclude la legittimità di s. disciplinari che «comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro», ma ciò non vuol dire che il datore di lavoro non possa procedere al licenziamento, in quanto il potere di recedere dal rapporto è attribuito direttamente dalla legge al verificarsi di situazioni che ne integrino la giusta causa o il giustificato motivo. Il provvedimento può essere impugnato, alternativamente, innanzi all’autorità giudiziaria o innanzi a un collegio di conciliazione e arbitrato appositamente costituito. Il ricorso all’autorità giudiziaria, oltre a essere libero (nel senso che non necessita del consenso dell’altra parte), non soggiace a termini di prescrizione essendo qualificabile come azione di nullità; mentre la procedura arbitrale deve essere promossa entro 20 giorni dall’applicazione della sanzione e, a differenza del ricorso giudiziale, sospende automaticamente la sanzione impugnata, ove il datore di lavoro non nomini il proprio rappresentante in seno al collegio arbitrale, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro.

Voci correlate

Statuto dei lavoratori

Diligenza. Diritto del lavoro

Obbligo di fedeltà del lavoratore

Vedi anche
Obbligo di fedeltà del lavoratore Obbligo di fedeltà del lavoratore In diritto, obbligo cui è tenuto il prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 1175 e 1375 c.c.). Oltre a dover eseguire la propria prestazione nel rispetto delle specifiche mansioni assegnategli, ... diritto del lavóro lavóro, diritto del Complesso delle norme dell'ordinamento giuridico che disciplinano il lavoro come fatto economico e sociale. Nel lavoro, diritto del del lavoro, diritto del rientrano anche il diritto sindacale, che disciplina il funzionamento delle associazioni sindacali nei loro rapporti con lo Stato, ... Contratti collettivi di lavoro Accordi tra uno o più datori di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori, volti a stabilire il trattamento minimo garantito a questi ultimi e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale. A tal fine si distingue ... diritto privato Complesso delle norme che regolano i rapporti dei singoli fra di loro, oppure fra essi e lo Stato e gli altri enti pubblici, qualora questi ultimi non esplichino funzioni di potere politico e sovrano. Fonte principale del privato, dirittoprivato, diritto è il codice civile. Indica anche la disciplina ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • OBBLIGO DI FEDELTÀ DEL LAVORATORE
  • STATUTO DEI LAVORATORI
  • AUTORITÀ GIUDIZIARIA
  • DIRITTO DEL LAVORO
Vocabolario
privato
privato agg. e s. m. [dal lat. privatus, propr. part. pass. di privare «privare»; nel sign. 2 b dallo spagn. privado; nel sign. 3 dal lat. mediev. privatum (per ellissi di un sost. neutro)]. – 1. agg. a. Detto dell’uomo considerato come...
rappòrto
rapporto rappòrto s. m. [der. di rapportare]. – 1. a. Resoconto, per lo più scritto e steso in forma essenziale, di un fatto al quale la persona stessa abbia assistito o intorno al quale abbia indagato: un r. esatto della situazione commerciale;...
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