Speciale tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra una società sportiva e lo sportivo professionista. Può essere a tempo determinato o indeterminato. In caso di contratto a tempo determinato, la durata non può comunque essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Si caratterizza per la particolare natura della attività prestata dal lavoratore. È disciplinato da apposita normativa, la l. n. 91/1981, così come modificata dalla l. n. 586/1996. In base all’art. 2 della legge, fanno parte della categoria degli sportivi professionisti atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che «esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionista». La prestazione dell’atleta si sostanzia in una tipica prestazione di lavoro subordinato ed è resa a titolo oneroso. Può comunque formare oggetto di lavoro autonomo in caso di attività svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva, ovvero di atleta non vincolato quanto alla frequenza di sedute di allenamento o frequenza di sedute di preparazione, o ancora nella specifica ipotesi in cui la prestazione oggetto di contratto non superi le otto ore lavorative. L’assunzione può avvenire in modo diretto e per atto scritto, conformemente a un contratto-tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione. Non trova applicazione la disciplina sui licenziamenti individuali prevista dalla l. n. 604/1966.