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Lavoro a tempo determinato

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Il lavoro a tempo determinato è un’attività lavorativa caratterizzata dall’apposizione di un termine al contratto che la regola. In base al d. lgs. n. 368/2001, che ha abrogato la l. n. 230/1962 e l’art. 23 della l. n. 56/1987, tale rapporto di lavoro può legittimamente essere instaurato tutte le volte in cui ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Non è peraltro necessario che queste ragioni dipendano da situazioni eccezionali e imprevedibili. Possono sempre essere assunti a termine, a prescindere dalla sussistenza di ragioni particolari, i dirigenti, gli iscritti alle liste di mobilità, i disabili, i lavoratori che hanno differito il pensionamento e i lavoratori del turismo (questi ultimi solo per servizi speciali e fino a tre giorni). La legge esclude il ricorso al lavoro a tempo determinato quando il datore intenda sostituire temporaneamente lavoratori in sciopero, quando non abbia effettuato la valutazione dei rischi in azienda, o quando nell’unità produttiva si sia fatto ricorso negli ultimi sei mesi a licenziamenti collettivi, cassa integrazione o riduzioni d’orario. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, nel quale devono essere inserite anche specifiche motivazioni sul motivo del termine, pena la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato. Alla scadenza del termine, il rapporto si conclude senza necessità di formale comunicazione. La proroga è ammessa per i contratti di durata inferiore a tre anni, soltanto una volta e con indicazione delle ragioni. La durata complessiva del rapporto non può comunque superare i tre anni. Nel caso in cui il lavoratore continui la sua prestazione oltre il limite prefissato e senza un accordo di proroga, egli ha diritto per un periodo di 20 giorni (30 per i contratti di durata superiore a sei mesi) a una maggiorazione retributiva (pari al 20% per i primi 10 giorni, al 40% dopo), oltre il ventesimo giorno alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato. È altresì vietato il ricorso a una pluralità di contratti di lavoro a termine stipulati a breve distanza l’uno dall'altro. Se il medesimo lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza del precedente contratto (termine aumentato a 20 giorni se il contratto scaduto aveva durata superiore a 6 mesi), il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quanto allo svolgimento del rapporto in concreto, vige il principio di non discriminazione, secondo cui vanno riconosciute al prestatore di lavoro tutte le garanzie e i trattamenti previsti per gli altri prestatori di lavoro a tempo indeterminato (ferie, gratifiche natalizie, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto ecc.).

Voci correlate

Disabili. Diritto del lavoro

Trattamento di fine rapporto. Dirittto del lavoro

Ferie

Sciopero

Vedi anche
Trattamento di fine rapporto. Diritto del lavoro La cosiddetta liquidazione che secondo la legge (art. 2120 c.c.) deve essere erogata ai lavoratori subordinati al momento della cessazione del rapporto di lavoro; il suo scopo è quello di aiutare il lavoratore a superare le difficoltà economiche connesse al venir meno della retribuzione. Tale emolumento ... Licenziamenti Collettivi Prima dell’intervento normativo attuato dalla l. n. 223/1991 il licenziamento collettivo per riduzione del personale era regolato in Italia da due accordi interconfederali per l’industria, del 1950 e del 1965. A questi si è aggiunta una direttiva comunitaria (la n. 129/1975), rimasta però inattuata (motivo ... Sciopero Astensione concordata dal lavoro da parte di più lavoratori per la tutela di interessi collettivi. Ai sensi del’art. 40 Cost. lo sciopero «si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»; tali leggi non sono mai state emanate, fatta eccezione per alcune norme particolari per gli addetti agli impianti ... Retribuzione Il codice civile (art. 2099), definisce la retribuzione come il compenso dovuto al dipendente quale corrispettivo per la prestazione resa. Il codice disciplina i modi e i tempi di corresponsione della retribuzione e stabilisce in particolare che debba essere erogata, in denaro e periodicamente, con le ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
  • LICENZIAMENTI COLLETTIVI
  • DIRITTO DEL LAVORO
  • CASSA INTEGRAZIONE
Vocabolario
lavoratore a programma
lavoratore a programma loc. s.le m. Chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzato allo svolgimento di un programma di lavoro specifico. ◆ Un equivoco la demonizzazione della legge Biagi. Che invece protegge il lavoratore...
lavoratore a termine
lavoratore a termine loc. s.le m. Chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato. ◆ In Italia i contratti a termine sono solo il 10 per cento del totale, c’è ancora tempo: ma bisogna porsi il problema di un intervento, per evitare di...
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