La cosiddetta liquidazione che secondo la legge (art. 2120 c.c.) deve essere erogata ai lavoratori subordinati al momento della cessazione del rapporto di lavoro; il suo scopo è quello di aiutare il lavoratore a superare le difficoltà economiche connesse al venir meno della retribuzione. Tale emolumento è parte della retribuzione lorda del lavoratore, pur non essendo immediatamente a sua disposizione. Si tratta quindi, di una vera e propria retribuzione di tipo differito, del quale è proprietario il singolo lavoratore, ma che è trattenuta dal datore di lavoro. Nell’ambito della riforma del sistema previdenziale attuata con la l. 234/23 agosto 2004 è stata data la possibilità di scelta ai lavoratori dipendenti, dal 1° gennaio 2007, di gestire il proprio TFR futuro attraverso la scelta di forme pensionistiche complementari (pensione aggiuntiva, assicurazione) o di mantenerlo all’interno della struttura lavorativa; in questo caso, l’azienda con almeno 50 dipendenti deve trasferire automaticamente il TFR al Fondo della Tesoreria dello Stato presso l’INPS. Il TFR maturato in un anno viene calcolato in base alla retribuzione annuale, comprensiva di tredicesima e quattordicesima, divisa per 13,5. Tale metodo di calcolo non può essere modificato in meglio, ma solo in peggio, in base agli accordi e alla contrattazione collettiva. L’importo gode ogni anno di una rivalutazione in relazione all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT. Dopo 8 anni consecutivi di servizio il lavoratore ha la possibilità di chiedere al datore di lavoro un anticipo sul TFR maturato, in misura massima del 70% ed esclusivamente per spese urgenti rigorosamente documentate quali: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, riconosciuti da strutture pubbliche; acquisto della prima casa, per sé o per i figli; spese da sostenere durante i periodi di astensione facoltativa per paternità, fruibili fino al compimento dell’ottavo anno del bambino; spese per congedi di formazione. I datori di lavoro sono obbligati a soddisfare le richieste dei dipendenti fino al 10% degli aventi titolo, o al 4% del numero totale dei dipendenti. Anche i dipendenti pubblici sono stati assoggettati al regime di TFR, in forza del decreto emanato dalla Presidenza del consigli dei ministri nel dicembre 1999. Tale modifica ha riguardato: i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in servizio al 30 maggio 2000 e il personale a tempo indeterminato assunto con decorrenza dal 1° gennaio 2001. Tutti gli altri dipendenti pubblici sono assoggettati al regime del trattamento di fine servizio (TFS). Nel pubblico impiego, l’erogazione del trattamento di fine rapporto è effettuata dall’INPDAP.