Forma di remunerazione post;lavorativa, generalmente di natura pubblica, erogata da enti di previdenza statali o anche da enti previdenziali parastatali, casse di ordini professionali e private, fondi pensione. La p. di tipo statale può essere cumulata con forme ‘private’, dette di previdenza complementare.
Il legislatore ha previsto diverse forme di p. in relazione ai differenti eventi protetti, vale a dire l’invalidità, la vecchiaia, la morte. In particolare, la vecchiaia è la più tipica e comune delle situazioni astrattamente generatrici di bisogno, sia perché sottrae, con le energie lavorative, la capacità di produrre reddito, sia perché determina l’insorgenza di esigenze aggiuntive e indifferibili.
Per godere della p. di vecchiaia, si devono verificare tre condizioni essenziali: età, contribuzione minima e cessazione del rapporto di lavoro. Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la p. e continuare la loro attività. Gli altri due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo. L’importo della p. è stabilito attualmente in base al sistema contributivo, cioè sulla base di tutti i contributi versati dall’iscritto all’INPS durante la sua attività lavorativa e opportunamente rivalutati. Nel periodo 1968-95 in Italia è stato invece in vigore il sistema retributivo, che calcolava l’ammontare della p. sulla base delle retribuzioni percepite nei 10 anni precedenti il pensionamento.
La p. di anzianità può essere ottenuta solamente prima di aver compiuto l’età valida ai fini dell’ottenimento della p. di vecchiaia. Dall’anno 2008, in virtù della legge di riforma del sistema previdenziale, i lavoratori dipendenti possono andare in p. con 35 anni di contributi e 60 di età; i lavoratori autonomi con 35 di contributi e 61 anni di età. Per tutti, inoltre, è possibile andare in p. con 40 anni di contributi a prescindere dall’età. Le donne hanno la possibilità di andare in p., anche dopo il 2008, con i requisiti precedentemente in vigore (57 anni di età e 35 di contributi), ma la p. è interamente calcolata con il sistema contributivo. Per avere la p. di anzianità i lavoratori dipendenti devono dimettersi dal lavoro. Gli autonomi possono invece continuare la loro attività, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria.
La p. di inabilità è erogata ai lavoratori, dipendenti o autonomi, affetti da un’infermità fisica o mentale accertata dal medico dell’INPS, che provochi un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; occorrono, inoltre, un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui 3 versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione, e un’anzianità assicurativa presso l’INPS di almeno 5 anni. Per ottenere la p. di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.
L’assegno di invalidità spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi in caso di infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore; occorrono, inoltre, un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione e l’assicurazione presso l’INPS da almeno 5 anni.
La p. ai superstiti è il trattamento pensionistico che spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato (p. indiretta) o del pensionato (p. di reversibilità).
L’assegno sociale (cosiddetta p. sociale) è una prestazione assistenziale erogata alle persone che abbiano compiuto 65 anni d’età, prive di reddito o con reddito annuo molto limitato.
Per quanto riguarda i pubblici dipendenti, l’ente preposto era l’INPDAP, che erogava p. dirette; p. indirette, p. per il coniuge superstite del dipendente morto in attività di servizio; p. di reversibilità erogate al coniuge e ai figli fino al compimento del periodo legale degli studi. Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 24 dicembre 2011, n. 214 ha disposto la soppressione dell'INPDAP trasferendo all'INPS le relative funzioni.