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Tutela reale e tutela obbligatoria

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In diritto del lavoro, a fronte del licenziamento illegittimo il legislatore ha approntato un sistema di tutele differenziato. La tutela reale trova applicazione quando il datore di lavoro occupa alle sue dipendenze complessivamente più di 60 lavoratori nell’intero territorio nazionale, oppure se occupa, presso l’unità produttiva o nel territorio del Comune nel quale ha avuto luogo il licenziamento, più di 15 lavoratori o più di 5 se trattasi di imprenditori agricoli. L’applicazione della tutela reale (ex art. 18 Statuto dei lavoratori) comporta che il giudice – quando accerti che il licenziamento è inefficace per difetto di forma scritta o per l’omessa comunicazione dei motivi, ovvero lo annulli perché intimato senza causa o giustificato motivo, ovvero lo dichiari nullo (per es. perché discriminatorio) – ordina al datore di lavoro «di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro». Inoltre, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità che ha la funzione di risarcire il lavoratore del danno subito derivante dal recesso illegittimo e dalla eventuale mancata reintegrazione. Tale misura risarcitoria (che non ha natura retributiva) sconta, da un lato, l’eventuale aliunde perceptum e aliunde percipiendum (art. 1227, co. 2, c.c.) e, dall’altro, la presunzione legale relativa secondo cui non può essere inferiore «a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto» (ex art. 18, co. 4, l. 300/1970). La tutela obbligatoria viene invece applicata ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti (fino a 5 se si tratta di imprenditori agricoli) nell’unità produttiva o nel territorio del Comune dove avviene il licenziamento e non più di 60 dipendenti nel territorio nazionale. In questo ambito, quando il licenziamento risulti intimato senza una giusta causa o un giustificato motivo, o in violazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 7 della l. 300/1970 (Corte cost., sent. 398/1994), il datore di lavoro è tenuto a riassumere (e non a reintegrare) il prestatore di lavoro entro il termine di 3 giorni o, in alternativa, a risarcire il danno, la cui entità è predeterminata dalla legge tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Voci correlate

Licenziamenti individuali

Retribuzione

Vedi anche
Il lavoro subordinato L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». L’art. 2104, co. 2, c.c. conferma, con ulteriore forza, che il ... risarciménto risarciménto Indennizzo per un danno arrecato a una o più persone. Con significato più specifico, in diritto, il risarcimento del danno è la somma con cui il responsabile reintegra per un valore equivalente il patrimonio di colui al quale ha arrecato un danno ingiusto, contrattuale o extracontrattuale; ... Statuto dei lavoratori È il nome con cui è nota la Statuto dei lavoratori n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante ... lavoratore In senso giuridico-sociale, soggetto del contratto di lavoro che si obbliga mediante retribuzione a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali, alle dipendenze dell’imprenditore (lavoratore subordinato). Anche la persona che nel contratto d’opera si obbliga, senza vincoli di subordinazione, ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • DIRITTO DEL LAVORO
Vocabolario
tutèla
tutela tutèla s. f. [dal lat. tutela, der. di tutus, part. pass. di tueri «difendere, proteggere»]. – 1. In diritto: a. Istituto giuridico per il quale una persona, nominata dal giudice tutelare, si assume la protezione e la rappresentanza...
tutela crescente
tutela crescente loc. s.le f., usata spec. al pl. (dir.) Serie di norme che stabiliscono una disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi caratterizzata dall'erogazione al dipendente licenziato di indennizzi che aumentano in relazione...
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