Nel linguaggio giuridico, con l’espressione p. nazionali si indicano quelle persone, residenti abitualmente all’estero, che sono costrette, per circostanze eccezionali, derivanti da gravi turbamenti della vita sociale, a rientrare nello Stato di cui hanno la cittadinanza; in particolare, in Italia, per p. italiani si intendevano coloro che, già residenti nei territori delle colonie italiane, avevano fatto ritorno in Italia a seguito del trattato di pace del 1946 e della conseguente estinzione della sovranità italiana sulle colonie. Attualmente, in base alla l. 763/26 dicembre 1981, possono ottenere la qualifica di p. italiano i cittadini italiani residenti all’estero costretti a rimpatriare per cause accertate con decreto del ministro degli Esteri, il quale, su segnalazione delle autorità diplomatiche, dichiara lo «stato di necessità al rimpatrio» (tale provvedimento dichiarativo non è richiesto in presenza di stato di guerra).
Nel linguaggio del diritto internazionale il termine p., nel senso di persona costretta ad abbandonare la sua terra, la sua patria in seguito a eventi bellici, a persecuzioni politiche o razziali, è oggi generalmente sostituito dal termine rifugiato (➔).