Anticipata attribuzione di una prestazione (di solito, una somma di denaro) presumibilmente inferiore a quella che potrà risultare dovuta, e il cui pagamento dovrà poi essere imputato sul credito definitivamente accertato con sentenza immutabile. La provvisionale impone al debitore di soddisfare una sola parte del credito, in attesa che venga accertata e liquidata la quantità restante.
L’art. 278 c.p.c., nel disciplinare la condanna generica, ovvero la condanna su istanza di parte alla sola prestazione mentre il giudizio prosegue per la liquidazione del quantum, prevede che, a richiesta di parte, il giudice condanni il debitore a pagare una provvisionale nei limiti per cui ritiene raggiunta la prova.
La provvisonale è una condanna perfetta, ovvero comporta l’accertamento dei fatti costitutivi e lesivi del diritto di credito, ma ordina un pagamento che è limitato alla quantità di diritto provato. Si ritiene che sia una provvisionale quella di cui all’art. 423, co. 2; il giudice, su istanza del lavoratore, può ordinare la condanna al pagamento di una somma se ne ritiene accertato il diritto, e nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova.
Condanna. Diritto processuale civile