Laureato immesso in un apposito ruolo della carriera universitaria, con il compito di avviarsi alla ricerca scientifica universitaria e di svolgere attività didattica integrativa.
In ragione dell’autonomia didattica degli atenei, disciplinata nel 1999 (➔ autonomia), ai regolamenti didattici di ateneo compete, tra l’altro, definire le procedure per l’attribuzione ai r. di compiti didattici annuali, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. Il reclutamento dei r. avviene mediante l’indizione da parte delle università di specifici bandi per posti di r. distinti per settore scientifico-disciplinare.
Il testo di riforma del sistema universitario presentato dal ministro M. Gelmini nel 2009 prevede che per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato; che tali contratti abbiano durata triennale e possano essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio; che le università possano procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale, inquadrandoli nel ruolo dei professori associati.