Delitto previsto e disciplinato dall’art. 605 c.p.; qualora la finalità del delitto sia l’estorsione, il terrorismo o l’eversione, il fatto integrerà i diversi delitti di cui agli art. 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) e 289 bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). Il movente è quindi essenziale ai fini dell’esatto inquadramento del titolo del reato. La condotta costitutiva del reato consiste nel privare qualcuno della propria libertà personale, da intendersi, secondo la giurisprudenza di legittimità, come privazione della libertà di locomozione e di movimento, al punto da privare il soggetto passivo della possibilità di scegliere il luogo dove andare o restare. Soggetto passivo può essere anche chi non è in grado di percepire la condizione a cui è sottoposto, come un bambino o un incapace. La privazione della libertà può consistere in un’azione o un’omissione e attuarsi con violenza, minacce o inganno. Secondo la Cassazione, ai fini dell’integrazione del reato, la durata della privazione può essere anche breve. Essendo un reato cosiddetto permanente (Reato), si consuma al momento in cui inizia la sottrazione di libertà. Sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico consistente nella rappresentazione e volontà di infliggere alla vittima l’illegittima restrizione della sua libertà fisica intesa come libertà di movimento. Il reato è aggravato se commesso in danno di un ascendente, di un discendente o di un coniuge, ovvero da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti le sue funzioni.