Delitto commesso da chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza (Condizioni di procedibilità), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente che sia avvenuto un reato (cosiddetta simulazione formale), ovvero ne simula le tracce (cosiddetta simulazione reale o indiretta) in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo (art. 367 c.p.).
Elemento comune a entrambe le fattispecie è l’attitudine a determinare potenzialmente l’inizio delle indagini preliminari. Essendo un reato istantaneo, la simulazione si consuma nel momento e nel luogo in cui viene presentata la falsa denuncia o in cui le autorità scoprono le tracce simulate. Il dolo richiesto è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere una simulazione con la consapevolezza che il fatto segnalato è un reato e che sussiste la possibilità di iniziare un procedimento penale. Il reato è attenuato se la simulazione concerne una contravvenzione (art. 370 c.p.).