Modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà, per cui chi, lavorando sulla materia prima altrui, ne trae una cosa nuova, diventa di questa proprietario, pagando al proprietario il prezzo della materia (c.c. art. 940). Fa eccezione il caso in cui il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera, attribuendosi in tale ipotesi la proprietà della cosa a colui cui apparteneva la materia prima, con l’obbligo di pagare il prezzo della mano d’opera. Si tratta di istituto di non grande rilievo pratico, dato che i casi nei quali la norma dell’art. 940 potrebbe trovare applicazione sono più comunemente regolati dalle norme sul possesso di buona fede o sono negozialmente disciplinati.