Il contratto di sponsorizzazione evoca uno schema negoziale atipico, dotato di una qualificante tipicità sociale: l’elemento individualizzante è nell’obbligo di un soggetto, definito sponsee, di consentire allo sponsor l’uso della propria immagine e dei propri elementi di individuazione, e più in generale l’obbligo di operare in vista della promozione del nome, dei prodotti e dei segni distintivi dello sponsor, talvolta con comportamenti positivi di promozione specifica e testimonianza. L’esistenza di un corrispettivo a carico dello sponsor ha indotto di frequente la giurisprudenza a sottolineare la natura onerosa, peraltro solo eventuale, del contratto, al quale sono state talvolta ricollegate sanzioni per pubblicità ingannevole, o sono stati applicati divieti, in particolare per la diffusione di segni riconducibili a prodotti da fumo. Di recente il ricorso alle sponsorizzazione si è diffuso anche nell’attività pubblica, attraverso l’apporto finanziario assicurato a iniziative private, previsto anche in norme di legge statali o regionali.