Nel previgente sistema italiano di diritto internazionale privato, risultante dalle disposizioni preliminari al codice civile, l’individuazione della legge applicabile ai titoli di credito con elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italiano non era espressamente disciplinata. Si riteneva comunque, prevalentemente, che i titoli di credito fossero disciplinati dalla legge del luogo di sottoscrizione del documento, piuttosto che dalla legge del luogo di emissione del titolo.
La questione è stata risolta dalla l. 31 maggio 1995 n. 218 che, nel riformare il sistema di diritto internazionale privato, ha stabilito, come norma generale, che alla cambiale, al vaglia cambiario e all’assegno bancario si applicano “in ogni caso” le Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, relativa ai conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari (art. 59, comma 1, l. 218), Convenzioni entrambe ratificate dall’Italia e attuate nell’ordinamento interno. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso (comma 3 dell’art. 59).