La disciplina penale in materia ambientale, prevista sia dal codice penale che dalla normativa speciale di settore, è posta a tutela della funzione sociale di protezione delle risorse e di protezione ambientale. La tutela di tali beni è apportata in via preventiva tramite la formulazione di reati di presunto pericolo che vanno a rafforzare i precetti collocati nella normativa extrapenale.
Il codice penale prevede, ex plurimis, i delitti di incendio boschivo (art. 423 bis), commesso da chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai destinati al rimboschimento; il delitto di danneggiamento a seguito di incendio (art. 424 c.p.) che punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui; il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali (art. 500 c.p.) che reprime la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa per l'economia rurale o forestale o per il patrimonio zootecnico della nazione; il delitto di danneggiamento; la contravvenzione del getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) che consiste nel gettare o versare, in un luogo di pubblico transito o privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero nel provocare emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tale effetti.
Non da ultimo, per effetto della Direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, gli Stati membri devono impegnarsi nell'individuare precise responsabilità penali delle persone giuridiche per i reati ambientali.