• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Annullamento d’ufficio

Enciclopedia on line
  • Condividi

Annullamento d’ufficio

L’annullamento d’ufficio costituisce un provvedimento amministrativo di secondo grado che può essere emanato, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, dallo stesso organo che ha emanato l’atto (v. Atto amministrativo) da annullare o da diverso organo previsto dalla legge (art. 21 nonies della l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 15/2005).

In tale quadro, si parla di annullamento d’ufficio gerarchico quando il provvedimento viene preso dall’autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l’atto, e più in particolare di annullamento ministeriale, nei rari e particolarissimi casi di cui all’art. 14 d.lgs. n. 165/2001, e di annullamento governativo, nei casi previsti dall’art. 138 d.lgs. n. 267/2000, inquadrabili tra gli atti di alta amministrazione.

Si parla invece di auto-annullamento quando il provvedimento viene preso dalla stessa autorità che ha emanato l’atto illegittimo, nell’esercizio dei poteri di autotutela. Quest’ultimo è normalmente un provvedimento a carattere discrezionale (v. Discrezionalità amministrativa), fin quando l’illegittimità non sia riconosciuta da un’autorità di controllo o dall’autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato. In particolare, la discrezionalità non si esplica in un confronto tra l’interesse alla legittimità e gli altri interessi pubblici, ma, piuttosto, nello stabilire se sussista o meno una perdurante situazione di illegittimità o se quest’ultima possa ritenersi ormai sanata. Il potere di annullamento d’ufficio non è soggetto ad alcun termine.

Voci correlate

Annullabilità e annullamento. Diritto amministrativo

Atto amministrativo

Autotutela. Diritto amministrativo

Discrezionalità amministrativa

Revoca. Diritto amministrativo

Vedi anche
Annullabilità e annullamento. Diritto amministrativo Annullabilità e annullamento. Diritto amministrativo L’annullamento consegue all’anormalità di un atto amministrativo. In particolare, si usa distinguere l’annullamento su ricorso, risultante cioè dalla presentazione di un ricorso, amministrativo o giurisdizionale, l’annullamento d’ufficio, consistente ... Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... Discrezionalità amministrativa Discrezionalità amministrativa Potere della pubblica amministrazione di adottare una decisione effettuando, in base alla legge, una scelta fondata sulla ponderazione di un interesse pubblico primario con interessi secondari, pubblici, privati, o collettivi. Ha assunto dimensioni sempre più rilevanti ... Opponibilità. Diritto civile Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano ...
Categorie
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
Tag
  • DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO
  • AUTORITÀ GIUDIZIARIA
  • ATTO AMMINISTRATIVO
  • ANNULLABILITÀ
Vocabolario
geràrchico
gerarchico geràrchico agg. [dal gr. ἱεραρχικός] (pl. m. -ci). – Di gerarchia, relativo alla gerarchia o basato sulla gerarchia: ordinamento, vincolo, rapporto g.; gradi g.; rispettare il principio g.; per via g., procedendo di ufficio in...
nullità
nullita nullità s. f. [dal lat. mediev. nullitas -atis, der. del lat. nullus «nessuno»]. – 1. L’essere nullo, privo cioè di valore o di validità, di efficacia: riflettere sulla n. della vita, della propria esistenza; la n. di un argomento,...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali