Annullamento d’ufficio
L’annullamento d’ufficio costituisce un provvedimento amministrativo di secondo grado che può essere emanato, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, dallo stesso organo che ha emanato l’atto (v. Atto amministrativo) da annullare o da diverso organo previsto dalla legge (art. 21 nonies della l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 15/2005).
In tale quadro, si parla di annullamento d’ufficio gerarchico quando il provvedimento viene preso dall’autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l’atto, e più in particolare di annullamento ministeriale, nei rari e particolarissimi casi di cui all’art. 14 d.lgs. n. 165/2001, e di annullamento governativo, nei casi previsti dall’art. 138 d.lgs. n. 267/2000, inquadrabili tra gli atti di alta amministrazione.
Si parla invece di auto-annullamento quando il provvedimento viene preso dalla stessa autorità che ha emanato l’atto illegittimo, nell’esercizio dei poteri di autotutela. Quest’ultimo è normalmente un provvedimento a carattere discrezionale (v. Discrezionalità amministrativa), fin quando l’illegittimità non sia riconosciuta da un’autorità di controllo o dall’autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato. In particolare, la discrezionalità non si esplica in un confronto tra l’interesse alla legittimità e gli altri interessi pubblici, ma, piuttosto, nello stabilire se sussista o meno una perdurante situazione di illegittimità o se quest’ultima possa ritenersi ormai sanata. Il potere di annullamento d’ufficio non è soggetto ad alcun termine.
Annullabilità e annullamento. Diritto amministrativo
Autotutela. Diritto amministrativo
Discrezionalità amministrativa
Revoca. Diritto amministrativo