Atto che elimina gli effetti di un precedente provvedimento, in quanto viziato nel merito e, quindi, inopportuno, inadeguato o ingiusto.
La revoca appartiene alla categoria dei provvedimenti amministrativi cosiddetti di secondo grado o di riesame (annullamento, sospensione, convalida), con i quali l’amministrazione rimuove, modifica, sospende o conferma atti adottati in precedenza, al fine di curare l’interesse pubblico e verificare che sia soddisfatto in via concreta e attuale (su cui si veda la voce Autotutela. Diritto amministrativo).
In particolare, con la revoca (per vizi di merito e con efficacia ex nunc) e con l’annullamento d’ufficio (per vizi di legittimità e con efficacia ex tunc), l’amministrazione esercita un potere uguale e contrario a quello posto in essere con il provvedimento revocato o annullato ed espleta nuovamente la medesima funzione realizzata con l’adozione del primo atto.
Fino all’introduzione di una specifica disciplina legislativa, intervenuta con la l. n. 241 del 1990 (art. 21 quinquies e nonies), modificata dalla l. 15/2005, la revoca e l’annullamento d’ufficio hanno ricevuto una regolazione giurisprudenziale, orientata a riconoscere in capo all’amministrazione un generale potere di revoca e di annullamento degli atti amministrativi, espressione di un più ampio potere di autotutela.
La revoca può essere adottata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Oggetto di revoca sono i provvedimenti amministrativi a efficacia durevole (atti normativi, piani urbanistici, autorizzazioni commerciali ecc.), con conseguente esclusione di quelli che hanno già esaurito i propri effetti (per es. espropriazioni, sovvenzioni). Organo competente a disporre la revoca è quello che ha emanato il provvedimento, ovvero un altro organo previsto dalla legge.
La revoca non ha efficacia retroattiva; il provvedimento revocato, quindi, non produce più effetti dal momento in cui è disposta la revoca.
Ai soggetti privati che abbiano subito un danno in conseguenza della revoca di un provvedimento, deve essere corrisposto un indennizzo che, prima dell’intervento legislativo, era ammesso solo in alcuni casi. Le controversie relative alla determinazione di tale indennizzo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Autotutela. Diritto amministrativo
Discrezionalità amministrativa