Lavoratori che prestano servizio nel settore degli autotrasporti, pubblici o privati. Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è disciplinato dal r.d. 148/8 gennaio 1931, che disciplina il lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall’industria privata o da comuni, province e consorzi. Orario di lavoro, turni di servizio, trattamento economico degli autoferrotranvieri sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di settore. In considerazione del grande rilievo sociale del servizio reso dagli autoferrotranvieri, che inerisce al diritto alla libera circolazione del cittadino, il diritto di sciopero nel settore è sottoposto ai limiti stabiliti dalla l. 146/12 giugno 1990, nonché dalla l. 83/11 aprile 2000.
Contratti collettivi di lavoro
Sciopero nei servizi pubblici essenziali