Accordo fra comandanti di forze armate belligeranti, con il quale un corpo di truppe o una piazzaforte si arrende al nemico. In genere contiene alcune condizioni relative al trattamento spettante agli ufficiali e soldati arresisi. Avendo carattere puramente militare, si conclude senza la necessità di una ratifica del capo dello Stato.
C. elettorali Contratti stipulati nel Sacro Romano Impero tra principi elettori e imperatori, prima dell’incoronazione. Erano usati per contrastare il centralismo monarchico sulla base di impegni assunti dall’imperatore stesso. La prima c. elettorale fu quella di Carlo V nel 1519, l’ultima quella di Francesco II nel 1792.
Regime di c. Complesso sistema di privilegi previsti a partire dal 16° sec. da particolari accordi internazionali in favore dei cittadini degli Stati occidentali nei paesi «fuori cristianità» (Impero ottomano e sue dipendenze, Stati barbareschi, paesi dell’Africa Orientale e dell’Estremo Oriente). Tali privilegi erano giustificati dal fatto che le leggi religiose e le istituzioni statali di questi paesi, con particolare riferimento all’amministrazione della giustizia, erano così diverse da quelle dei paesi di civiltà europea da non offrire sufficienti garanzie sulla condizione riservata agli stranieri. Essi tutelavano l’integrità della persona e della proprietà, la libertà di religione e di commercio. Erano i consoli, dunque, a esercitare piena giurisdizione civile e penale sui cittadini del proprio Stato verso i quali potevano emettere provvedimenti di polizia e decretarne perfino l’espulsione dal loro distretto. Abolito in Turchia (1923) e in Egitto (1937), il regime di c. è divenuto poi desueto anche negli altri paesi.