Forza armata nell’ambito del ministero della Difesa (v. uniformi e gradi in fig.).
L’arma fu istituita nello Stato sabaudo da Vittorio Emanuele I nel 1814. Il primo regolamento generale, che ne disciplinò la vita per oltre 60 anni, fu promulgato nel 1822. Nel 1861, nell’Italia unita, il corpo acquisì la posizione di prima arma del nuovo esercito nazionale. Con r.d. 1680/31 dicembre 1922 fu stabilito che i C. costituissero l’unica forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza ed esercitassero, alle dipendenze del ministero dell’Interno, le attribuzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza già demandate ad altri corpi. I C. parteciparono valorosamente alle guerre d’indipendenza e alla guerra di Libia e si distinsero nei conflitti mondiali come unità tattiche autonome di combattimento, oltre che nella guerra di liberazione del 1943-45.
La struttura attuale dell’Arma è stata definita dal d. legisl. 297/5 ottobre 2000, in attuazione della delega contenuta nella l. 78/31 marzo 2000: essa ha collocazione autonoma nell’ambito del ministero della Difesa, con rango di forza armata, ed è forza militare di polizia con competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Arma dipende, tramite il comandante generale, dal capo di Stato Maggiore della Difesa per quanto attiene ai compiti militari e, funzionalmente, dal ministro dell’Interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Dal punto di vista tecnico-amministrativo, fa capo al ministero della Difesa per ciò che riguarda il personale, l’amministrazione e le attività logistiche, e al ministero dell’Interno per l’accasermamento e il casermaggio connessi ai compiti di pubblica sicurezza. I compiti militari dell’Arma consistono nel concorrere alla difesa della patria, alla salvaguardia delle libere istituzioni e alla tutela del bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, nella difesa integrata del territorio nazionale e nella partecipazione alle operazioni militari all’estero. Ai C. è altresì attribuito il compito di polizia militare.
La struttura organizzativa dell’Arma è composta dal comando generale e dalla organizzazione addestrativa, da quella territoriale, da quella mobile e speciale e da reparti per esigenze specifiche. Ciò consente una presenza capillare sul territorio nazionale con reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all’espletamento di servizi di ordine pubblico e soccorso in occasione di calamità, alla tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico, del lavoro, della salute e con unità per esigenze specifiche, quali il reggimento dei corazzieri o le unità navali. Il comandante generale dell’Arma è nominato con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.