• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Thomasius, Christianus

Enciclopedia on line
  • Condividi

Nome latinizzato del filosofo e giurista Christian Thomas (Lipsia 1655 - Halle 1728). Docente nell'univ. di Halle, che era stata fondata nel 1693 e che diventò ben presto, per opera di T., il centro più importante della cultura illuministica e pietistica in Germania, T. svolse un'attività indefessa in ogni ramo del sapere. I Fundamenta iuris naturae ac gentium (Ha1705) rappresentano la sintesi maggiore del pensiero di T., in cui egli distingue nella pratica il diritto dalla morale e dalla politica.

Vita

Addottoratosi nel 1679, esercitò l'avvocatura e insegnò come libero docente all'università. Costretto a esulare (18 marzo 1690) per la posizione liberale e polemica assunta in varie controversie, fu accolto dall'elettore Federico III che lo autorizzò anche a tenere un insegnamento a Halle.

Opere e pensiero

Dopo le giovanili Institutiones iurisprudentiae divinae (1688), scrisse Fundamenta iuris naturae ac gentium, opera nella quale il diritto è concepito come semplice norma delle relazioni umane e separato dalla morale, distinguendo fra un significato più ampio di diritto naturale (come il complesso dei precetti che derivano dalla ragione), e uno più ristretto, come complesso di precetti afferenti alla giustizia. Propriamente, il comportamento giuridico si colloca nell'ambito delle norme della giustizia che comportano rapporto fra più individui soggetti di diritto e obbligazione giuridica. La distinzione fra diritto e morale ha un'importante conseguenza in rapporto ai poteri dello stato: lo stato deve garantire l'ordinamento giuridico con il potere coercitivo, mentre il comportamento morale (e quindi anche religioso) esce dalla competenza dello stato per restare un fatto della coscienza individuale; in questa prospettiva, è negata alla Chiesa, comunità di credenti, la possibilità di esercitare direttamente e indirettamente un potere coercitivo nei confronti dei cittadini di uno stato. Altre opere: De iure principis circa adiaphora (1695) e Das Recht evangelischer Fürsten in theologischen Streitigkeiten (1696), dissertazioni di diritto ecclesiastico; An haeresis sit crimen (1697) e De iure principis circa haereticos (1697), in cui difende la tolleranza religiosa; De crimine magiae (1701), De originibus processus inquisitorii contra sagas (1712), An poenae viventium eos infamantes sint absurdae et abrogandae (1723), contro i processi di stregoneria, le pene infamanti, la tortura.

Vedi anche
giurista Esperto del diritto, ossia colui che esercita un'attività professionale avente come oggetto la scienza giuridica (avvocato, giudice, notaio, professore). Il giurista, attraverso lo studio e l'interpretazione dei principi e delle regole posti a fondamento del diritto, ne individua il senso adeguato ai ... pensiero dianoetico Nella gnoseologia aristotelica, l’attività mentale che viene messa in atto dalla διάνοια, cioè dal pensiero discorsivo, il quale scinde nella dualità giudicante del soggetto e del predicato l’unità dell’oggetto del pensiero noetico, cioè dell’intuizione intellettuale della νόησις.  Virtù dianoetiche ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ...
Categorie
  • BIOGRAFIE in Filosofia
  • FILOSOFIA DEL DIRITTO in Filosofia
  • BIOGRAFIE in Diritto
Tag
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • DIRITTO NATURALE
  • ILLUMINISTICA
  • OBBLIGAZIONE
  • STREGONERIA
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali