Nome latinizzato del filosofo e giurista Christian Thomas (Lipsia 1655 - Halle 1728). Docente nell'univ. di Halle, che era stata fondata nel 1693 e che diventò ben presto, per opera di T., il centro più importante della cultura illuministica e pietistica in Germania, T. svolse un'attività indefessa in ogni ramo del sapere. I Fundamenta iuris naturae ac gentium (Ha1705) rappresentano la sintesi maggiore del pensiero di T., in cui egli distingue nella pratica il diritto dalla morale e dalla politica.
Addottoratosi nel 1679, esercitò l'avvocatura e insegnò come libero docente all'università. Costretto a esulare (18 marzo 1690) per la posizione liberale e polemica assunta in varie controversie, fu accolto dall'elettore Federico III che lo autorizzò anche a tenere un insegnamento a Halle.
Dopo le giovanili Institutiones iurisprudentiae divinae (1688), scrisse Fundamenta iuris naturae ac gentium, opera nella quale il diritto è concepito come semplice norma delle relazioni umane e separato dalla morale, distinguendo fra un significato più ampio di diritto naturale (come il complesso dei precetti che derivano dalla ragione), e uno più ristretto, come complesso di precetti afferenti alla giustizia. Propriamente, il comportamento giuridico si colloca nell'ambito delle norme della giustizia che comportano rapporto fra più individui soggetti di diritto e obbligazione giuridica. La distinzione fra diritto e morale ha un'importante conseguenza in rapporto ai poteri dello stato: lo stato deve garantire l'ordinamento giuridico con il potere coercitivo, mentre il comportamento morale (e quindi anche religioso) esce dalla competenza dello stato per restare un fatto della coscienza individuale; in questa prospettiva, è negata alla Chiesa, comunità di credenti, la possibilità di esercitare direttamente e indirettamente un potere coercitivo nei confronti dei cittadini di uno stato. Altre opere: De iure principis circa adiaphora (1695) e Das Recht evangelischer Fürsten in theologischen Streitigkeiten (1696), dissertazioni di diritto ecclesiastico; An haeresis sit crimen (1697) e De iure principis circa haereticos (1697), in cui difende la tolleranza religiosa; De crimine magiae (1701), De originibus processus inquisitorii contra sagas (1712), An poenae viventium eos infamantes sint absurdae et abrogandae (1723), contro i processi di stregoneria, le pene infamanti, la tortura.