In diritto, in via generale la presenza fisica in udienza. In taluni casi – il giuramento reso dalla parte, la testimonianza del terzo , il conferimento dell’incarico al consulente – l’attività che si deve espletare richiede la presenza personale dell’interessato. Talvolta la parte può anche farsi rappresentare (libero interrogatorio reso ai sensi dell’art. 185 c.p.c.), ma di norma compare in udienza mediante il proprio difensore, al fine di dare impulso allo svolgimento del processo. La mancata comparizione delle parti produce effetti diversi, in relazione all’udienza nella quale si verifica e a seconda che a non comparire sia la parte attrice, la parte convenuta o entrambe. In linea di massima, la mancata comparizione della parte convenuta non impedisce la prosecuzione del giudizio, mentre negli altri due casi potrebbe anche condurre alla cancellazione della causa dal ruolo (art. 309 c.p.c.) e anche alla immediata estinzione del processo (art. 181, co. 2, c.p.c.).