È un contratto di deposito il cui oggetto è la custodia e la conservazione di merci depositate nei magazzini generali. Il gestore del magazzino è responsabile della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che perdita, avaria o calo delle merci depositate siano dovuti a caso fortuito, natura delle merci, vizi dell’imballaggio.
Il depositante ha diritto di ispezionare le merci depositate e di estrarne campioni.
Il gestore del magazzino può procedere alla vendita delle merci depositate, previo avviso al depositante, quando, alla scadenza del contratto, le merci non sono state ritirate o non stato è rinnovato il contratto o, nel caso di contratto a tempo indeterminato, decorso un anno dalla data di stipulazione del contratto e, in ogni caso, quando vi sia il rischio di deperimento delle merci.
Su richiesta dei depositanti, i magazzini rilasciano una fede di deposito e una nota di pegno, con l’indicazione del depositante, il luogo del deposito, la quantità e il tipo delle merci e il pagamento delle eventuali tasse doganali. In quanto titoli rappresentativi di merci “all’ordine”, i due documenti legittimano la restituzione della merce al loro portatore e sono trasferibili, separatamente o congiuntamente, mediante girata.
Al contratto di deposito nei magazzini generali si applicano, in via residuale, le norme che regolano il contratto di deposito in generale.