È un’espressione che sintetizza due tipologie contrattuali: il contratto di organizzazione di viaggio e il contratto di intermediazione di viaggio.
Nel primo l’agenzia di viaggi offre – a fronte di un prezzo globale – una serie di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio a essi riferito. Nel secondo, si impegna a procurare un contratto di organizzazione di viaggi, che si caratterizza per la disciplina prevista in caso di eventuali pregiudizi subiti dal cliente. L’agenzia, cui è richiesta la diligenza professionale (l. n. 1084/77), può stabilire un limite quantitativo al danno risarcibile, salvo per il caso di dolo o colpa grave. L’agenzia di viaggi può essere chiamata a rispondere dei danni derivanti dalla mancata prestazione, totale o parziale, da parte di terzi, mentre per quelli prodotti nel corso dell’esecuzione la sua responsabilità può essere esclusa, se si prova che ha diligentemente scelto il fornitore della prestazione. Il cliente può tuttavia intraprendere un’azione diretta nei confronti del terzo responsabile del danno.
Un particolare tipo di contratto di viaggio organizzato è rappresentato dal pacchetto turistico, disciplinato dagli artt. 82-100 del d. lgs. 206/05 e consistente nella vendita a un prezzo forfettario di un viaggio, di una vacanza di durata superiore alle 24 ore, o interessante almeno una notte, nonché di servizi quali l’alloggio, l’organizzazione di itinerari, visite, escursioni ecc. Specifica attenzione è riservata in questo caso agli elementi informativi che occorre fornire al cliente e alle possibili modificazioni delle condizioni contrattuali. Più precisamente, è previsto che il cliente possa recedere solo a seguito di modificazioni significative e che l’agenzia di viaggi possa proporre prestazioni diverse ma equivalenti, sia prima sia dopo l’inizio del viaggio.