Contratto preliminare è quel particolare contratto che, nella sua più diffusa accezione, obbliga le parti alla prestazione del consenso, vale a dire alla conclusione di un successivo contratto, detto definitivo, di cui viene stabilito il contenuto. È ammissibile che una sola delle parti si obblighi a prestare il consenso, mentre l’altra è libera di accettare o meno (c.d. contratto preliminare unilaterale); così, è ammissibile, anche se raro nella pratica, che una delle parti si obblighi a prestare il consenso per la conclusione di un negozio unilaterale (ad es., rinuncia). Una particolare tutela è prevista in caso di preliminare di contratto traslativo o costitutivo di diritti reali: la parte non inadempiente, di regola il promissorio acquirente, può chiedere, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso; a questa tutela, il legislatore di recente ne ha aggiunto un’altra, introducendo all’art. 2645-bis c.c. la trascrivibilità del contratto preliminare (v. Trascrizione). Questo contratto, che deve comunque avere la stessa forma del definitivo (art. 1351 c.c.), qualora sia concluso in forma pubblica può essere trascritto. Questa trascrizione consente al contratto preliminare di «prevalere» sulle successive trascrizioni o iscrizioni effettuate contro il promettente alienante, purché sia seguito dalla trascrizione del definitivo o di altro atto che costituisca esecuzione del preliminare, ovvero della trascrizione della domanda giudiziale proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. Secondo la migliore dottrina, si ha un’ipotesi di prenotazione della trascrizione e non di opponibilità. La giurisprudenza ha elaborato la figura del contratto preliminare ad effetti anticipati; in particolare nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, le parti possono espressamente stabilire nel preliminare medesimo, la consegna dell’immobile, prima della conclusione del definitivo. In caso il promissario acquirente, mero conduttore e non possessore, che a volte erroneamente si afferma può avvalersi di alcuni mezzi di tutela che normalmente sono subordinati alla conclusione dell’atto traslativo.