La curatela è la particolare forma di assistenza prescritta dalla legge in favore di soggetti che non hanno la piena capacità di agire (v. Capacità. Diritto civile). In questo caso la curatela svolge una funzione complementare e integrativa della capacità di un soggetto per il compimento degli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, a differenza della tutela, che implica la rappresentanza legale della persona che vi è soggetta. Curatore è il soggetto cui è affidata la curatela. All’infuori dei casi in cui la legge indica chi debba essere il curatore, è il giudice tutelare che procede alla sua nomina (art. 392 c.c.).
Vi sono poi situazioni particolari di curatela in senso non tecnico, quando al curatore è affidata l’amministrazione di un patrimonio, la rappresentanza di una persona per determinati fini o la cura di specifici interessi. Particolare rilievo assume la curatela fallimentare (v. Fallimento). Tra le altre figure più importanti, si annoverano il curatore dell’eredità (artt. 486, 507-509 cod. civ.); il curatore dell’eredità giacente (artt. 528 ss. c.c.); il curatore dello scomparso (art. 48 cod. civ.). In alcune ipotesi la legge prevede la nomina di un curatore speciale, per la tutela di particolari interessi di alcuni soggetti: ad esempio, il giudice tutelare nomina un curatore speciale al pupillo che si trovi in conflitto d’interessi col tutore ed il protutore (art. 360 c.c.); se le circostanze lo esigono, l’autorità giudiziaria può nominare un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.), e così via. Il curatore speciale può anche non essere nominato dal giudice: chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla potestà dei genitori, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati (art. 356 c.c.).
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