Il diritto all’immagine è un diritto della personalità (v. Diritto soggettivo) tutelato sia dal Codice civile (art. 10) sia dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore (artt. 96-97). L’immagine di un soggetto può essere esposta o pubblicata soltanto con il suo consenso, salvi i casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sia consentita dalla legge (quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà della persona, dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico) e purché l’esposizione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona. In caso di lesione del diritto all’immagine di una persona, del coniuge, dei suoi genitori o dei suoi figli, l’interessato può chiedere all’autorità giudiziaria che disponga la cessazione dell’abuso, salvo il risarcimento di ogni pregiudizio patito.
L’art. 147 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, dispone che il giudice può autorizzare in tutto o in parte le riprese audiovisive ovvero la trasmissione radiotelevisiva del dibattimento penale anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. È tenuto, tuttavia, a vietare la ripresa dell’immagine del soggetto processuale che non vi consenta.
Persona fisica e persona giuridica