Sostanza naturale (per es., il saccarosio) o artificiale (per es., la saccarina) capace di dare sapore dolce ad alimenti e bevande. I d. si possono dividere anche in calorici (carboidrati e alcol polivalenti) e non calorici, questi ultimi molto richiesti come sostituti del saccarosio.
L’impiego di edulcoranti, in sostituzione dello zucchero, è giustificato e quindi autorizzato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico, di alimenti non cariogeni (che non determinano o determinano in scarsa misura l’insorgenza di carie dentale), di alimenti senza zuccheri aggiunti o dietetici, nonché per prolungare la durata di conservazione di alcuni prodotti alimentari.
Gli edulcoranti autorizzati appartengono a due categorie fondamentali: gli edulcoranti intensivi (acesulfame K, aspartame, acido ciclammico e suoi sali, saccarina e suoi sali, taumatina, neoesperidina DC) e gli edulcoranti di massa (polialcoli). Gli edulcoranti intensivi sono sostanze ad alto potere dolcificante, utilizzate sia come edulcoranti da tavola, sia nei prodotti ipocalorici in funzione di sostitutivi dello zucchero. I polialcoli o polioli (sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lactitolo, xilitolo) sono invece utilizzati in alcuni prodotti alimentari a fini tecnologici, cioè per dare consistenza all’alimento e conferirgli determinate proprietà reologiche. La combinazione dei due tipi di edulcoranti viene oggi utilizzata per la produzione di molti alimenti cosiddetti light, con l’eccezione delle bevande analcoliche, dove sono consentiti solo gli edulcoranti intensivi.
La normativa italiana, conforme a quella europea sugli additivi alimentari (direttiva 95/35/CE), è contenuta nel decreto 209/27 febbraio 1996 del ministero della Sanità). In esso sono definiti ‘senza zuccheri aggiunti’ gli alimenti nei quali non sono stati aggiunti monosaccaridi, disaccaridi o prodotti alimentari utilizzati in funzione del loro potere edulcorante, mentre sono definiti ‘a ridotto potere calorico’ gli alimenti con contenuto calorico inferiore di almeno il 30% rispetto all’alimento originario o a un prodotto analogo.