Nell’ordinamento italiano, il regime di diritto internazionale privato delle donazioni è stabilito dalla legge 218/1995, n. 218 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”), all’art. 56. Tale articolo detta un criterio di collegamento generale (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato), quello della “legge nazionale del donante al momento della donazione” (criterio della cittadinanza) (1° comma), prevedendo tuttavia, la possibilità che il donante “con dichiarazione espressa contestuale alla donazione” sottoponga “la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede (criterio della residenza) (2°comma) e precisando, che “la donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto (3°comma).
L’art. 56 pone tuttavia un conflitto con gli obblighi previsti dalla Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali del 1980, che regola anche le donazioni a carattere contrattuale, ad eccezione di quelle che si ricollegano al diritto di famiglia, ai regimi matrimoniali e alle successioni.