Insieme dei meccanismi che servono a fare affluire a ogni centro di potere le risorse proprie. Il f. f. uò essere definito a diversi livelli di governo sulla base della suddivisione amministrativa del paese in cui si attua e presuppone che ogni livello di governo provveda con proprie entrate a coprire le spese derivanti dall'adempimento delle proprie funzioni. Il principio secondo cui la spesa di ogni ente pubblico deve essere finanziata da risorse proprie rappresenta un incentivo a una condotta responsabile nell'uso del denaro pubblico e a un impiego più efficiente delle risorse e costituisce, in definitiva, lo stimolo più efficace a contenere la spesa pubblica. Tuttavia, la ripartizione delle entrate tributarie basata sulla distribuzione del gettito delle imposte tra i due livelli di governo dello Stato federale comporta notevoli disparità derivanti dalla diversa capacità fiscale delle regioni.
Per assicurare l'uniformità delle condizioni di vita, negli Stati contemporanei sono stati istituiti meccanismi perequativi tendenti a determinare trasferimenti di risorse dalle regioni forti a quelle deboli. In Italia, il disegno di legge delega sul f. f. è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nell'ottobre 2008. Il disegno di legge contiene una delega per dare attuazione all’art. 119 della Costituzione (modificato nel 2001 dalla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione), con cui è stata stabilita l’autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, con l’attribuzione a tali enti di tributi propri e di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, oltre a un fondo perequativo statale per i territori con minore capacità fiscale.