In diritto, in senso lato, inidoneità di un certo atto alla produzione (in tutto o in parte) degli effetti giuridici che gli sono propri. Più frequentemente, si distingue l’inefficacia in senso stretto dalla inefficacia derivante dalla nullità. In particolare, un negozio giuridico valido può essere inefficace per sua natura (per es., un testamento non può produrre i suoi effetti fino alla morte del testatore), per volontà delle parti (per es., un contratto può essere sottoposto a una condizione sospensiva) o per mancanza di un requisito estrinseco (per es., un’autorizzazione amministrativa). Il negozio inefficace può comunque produrre determinati effetti: per es., in pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi (art. 1356 c.c.). L’inefficacia può anche essere relativa, quando è rivolta solo verso particolari soggetti: per es., tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 44 r.d. 267/1942).