È un ausiliario dipendente e subordinato dell’imprenditore, preposto all’esercizio di un’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Nell’esperienza comune coincide con il direttore generale o con un dirigente dell’impresa, di una filiale o di un settore produttivo. L’institore è dotato, per effetto della preposizione institoria, di un potere di gestione a carattere generale, per cui può compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa o della sede o ramo cui è preposto, fatte salve le eventuali limitazioni contenute nella procura. Inoltre, non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non a ciò espressamente autorizzato. È tenuto, congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell’impresa o della sede o ramo cui è preposto. Dal punto di vista della rappresentanza processuale, può stare in giudizio per le obbligazioni derivanti da atti da chiunque compiuti nell’esercizio dell’attività di sua competenza. In caso di fallimento, si applicheranno all’institore le sanzioni penali a carico del fallito. Se l’institore tace al terzo che sta trattando per il preponente, si obbliga personalmente, e obbligato solidale sarà anche il preponente, laddove si tratti di atti pertinenti l’esercizio dell’impresa.