L'integrazione del contratto ha luogo ogni volta che il contenuto di un contratto è determinato non solo dalla volontà delle parti, ma anche dalla legge e, in via subordinata, dagli usi e dall'equità (art. 1374 c.c.). L'integrazione può essere suppletiva, quando le parti non abbiano previsto una determinata disciplina (ad esempio, l'art. 1774 c.c., in materia di contratto di deposito, stabilisce che, salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa depositata deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita), ovvero cogente, quando invece la disciplina legale si applica in sostituzione di quella prevista dalle parti; l'art. 1339 c.c. dispone a tale proposito che clausole e prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, la nullità delle singole clausole non importa la nullità dell'intero contratto, anche se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (art. 1419 c.c.).