Nel sistema tributario nazionale, l’istituto secondo il quale ogni contribuente si può rivolgere all’amministrazione finanziaria per richiedere la corretta interpretazione e applicazione di norme tributarie a un caso concreto e personale. In linea generale, la risposta all’istanza di i. vincola l’amministrazione, limitatamente al caso prospettato ed esclusivamente nei riguardi del contribuente istante, a condizione che la situazione di fatto esposta sia completa e veritiera. Esistono vari tipi di i., che si distinguono per i presupposti, per il procedimento applicativo e per gli effetti che producono. Il più importante è quello previsto dall’art. 11 della l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente): trattasi di uno strumento di carattere generale attraverso il quale il contribuente può chiedere, in via preventiva, chiarimenti riguardanti l’applicazione di disposizioni tributarie a fattispecie concrete, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La mancata risposta nel termine di 120 giorni comporta il formarsi del silenzio assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente. Qualsiasi atto a contenuto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità della risposta tacita o espressa dell’amministrazione finanziaria è nullo. L’art. 21 della l. 413/1991 consente, invece, al contribuente di richiedere un parere con riferimento all’applicazione degli art. 37, co. 3, e 37 bis del d.p.r. 600/1973, relativi rispettivamente all’interposizione fittizia di persona e alle operazioni elusive, nonché dell’art. 108 (ex art. 74), co. 2, del d.p.r. 917/1986, attinente all’esatta qualificazione delle spese di pubblicità e di propaganda. Un’altra procedura di i. è quella prevista dall’art. 37 bis, co. 8, del d.p.r. 600/1973: il contribuente in questo caso può richiedere all’Agenzia la disapplicazione di una norma tributaria antielusiva astrattamente applicabile alla fattispecie da lui indicata.