Il lavoro aereo e nautico sono attività lavorative rientranti nelle fattispecie disciplinate dal codice della navigazione, in ragione di alcune peculiarità legate all’oggetto della prestazione e ai soggetti chiamati a svolgerla. Si tratta del rapporto di lavoro tipico della cosiddetta gente di mare o dell’aria, chiamata a svolgere la propria prestazione su una nave ovvero su un aereo. In tali ipotesi, vista la rilevanza e importanza del lavoro, con riferimento al settore dei trasporti, ai fini di una maggior sicurezza, è necessario che l’assunzione del personale sia preceduta da un preventivo accertamento della relativa idoneità fisica, nonché della preparazione professionale. Il personale assunto è iscritto in un apposito albo, denominato matricola per la gente di mare e albo o registro per la gente dell’aria. Il requisito dell’iscrizione costituisce condizione di validità del rapporto, in mancanza del quale quest’ultimo è ritenuto nullo. L’assunzione con contratto di lavoro viene denominata arruolamento. Il contratto di lavoro nautico può essere a tempo determinato o indeterminato e, con specifico riferimento al settore marittimo, può essere anche limitato a un solo viaggio o a un gruppo di viaggi. Il contratto deve essere stipulato in forma solenne, quindi con atto pubblico, e deve inoltre essere annotato sul ruolo di equipaggio ovvero sulla licenza. Quanto alla retribuzione del personale questa consiste solitamente in una somma fissa corrisposta in ragione di un viaggio. Può tuttavia essere determinata anche secondo modalità diverse: in base a un parametro di carattere meramente temporale, prendendo come punto di riferimento un periodo di tempo determinato, ovvero in ragione della partecipazione al nolo e agli altri prodotti o proventi di viaggio.