Speciale attività lavorativa facente riferimento alle prestazioni rese da lavoratori in campo artistico, ovvero nel campo dello spettacolo. Come qualsiasi altra attività lavorativa, anche il lavoro artistico può assumere le forme del lavoro subordinato o di quello autonomo. Tuttavia, esso è caratterizzato, in ragione della particolare natura della prestazione, da una spiccata autonomia, sicché la legislazione prevede, anche nel caso di subordinazione, una parziale deroga alle regole dettate dall’art. 2094 c.c. in materia di subordinazione. La specifica nozione di lavoro artistico è contenuta nel d.m. del 15 marzo 2005, e comprende tre distinte figure. In primo luogo è lavoro artistico quello fornito da lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo. Rientrano in questa categoria i cantanti di musica leggera, gli artisti lirici, i vocalisti, i maestri, i suggeritori, gli assistenti del coro, gli attori ecc. Vi sono poi i lavoratori a tempo determinato che non rientrano nel raggruppamento appena nominato, come gli operatori di cabina o di sale cinematografiche ecc. Infine, rientrano in tale categoria coloro che svolgono tali prestazioni a tempo indeterminato. Il lavoro artistico è disciplinato inoltre dalla contrattazione collettiva. Ulteriore peculiarità del rapporto è data dal fatto che tutti i lavoratori, sotto l’aspetto previdenziale, sono tenuti a iscriversi e a versare i contributi a un particolare ente di previdenza, denominato ENPALS. Non sussistono norme speciali in materia di assunzione, giacché la materia era in precedenza regolata dal d.p.r. n. 2053/1963, successivamente abrogato dal d. lgs. n. 297/2002, che ha applicato anche a questa categoria la normativa valida per la generalità dei lavoratori.