Contratto agrario, un tempo assai diffuso soprattutto nell'Italia centrale, in base al quale un soggetto (concedente), titolare del diritto di godere di un fondo rustico, si associava con un altro soggetto (mezzadro), in proprio e quale capo di una famiglia colonica (la cui composizione non poteva essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, adozione e riconoscimento di figli naturali), per la coltivazione del fondo e l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. In particolare, il concedente conferiva il godimento del podere, mentre il mezzadro prestava il lavoro proprio e della famiglia colonica, con l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica. La l. 15 settembre 1964, n. 756 ha vietato la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, ma le parti continuavano ad utilizzare questa figura. La l. 3 maggio 1982, n. 203, all’art. 27, ha infine disposto che a tutti i contratti agrari aventi per oggetto la concessione di fondi rustici (compresa, quindi, la mezzadria), stipulati successivamente all’entrata in vigore della l. n. 203/1982, sarebbe stata comunque applicata la disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici (c.d. riconduzione all’affitto).