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Affitto

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Il Codice civile del 1942 ha distinto l’affitto dalla locazione in base alla diversità dell’oggetto. L’affitto è il contratto in forza del quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (affittuario) una cosa produttiva, mobile o immobile, per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo. L’affittuario si obbliga a corrispondere il canone e a curare la gestione del bene in conformità della sua destinazione economica e dell’interesse della produzione, e nel contempo acquista il diritto a godere della cosa, diventando proprietario dei frutti. Il Codice civile disciplina l’affitto in generale agli artt. 1615-1627, dove è attribuito al locatore il diritto di controllare in ogni tempo, anche con accesso al luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono e si dispone che l’affittuario – contrariamente a quanto stabilito per la locazione – non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore. Il Codice civile detta anche una disciplina specifica per due sottotipi dell’affitto: l’affitto di fondi rustici e l’affitto a coltivatore diretto; in entrambi questi settori però sono intervenute numerose leggi speciali (si segnalano in particolare la l. n. 590/1965, la l. n. 11/1971, la l. n. 203/1982 e la l. n. 29/1990), che ne hanno profondamente mutato la disciplina. In particolare, il legislatore ha assegnato all’affitto un ruolo centrale nel sistema dei contratti agrari, stabilendo per essi una particolare procedura di conversione in a. e disponendo in ogni caso l’automatica applicazione delle norme sull’affitto a tutti i contratti agrari che hanno per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici, che siano stati stipulati dopo l’entrata in vigore della l. 203. Tra le caratteristiche più importanti della nuova disciplina, si ricordano la durata minima di 15 anni del contratto di a. (salvo casi eccezionali, come l’affitto particellare, la cui durata minima è di 6 anni), la rinnovazione tacita (in mancanza di disdetta) per il periodo di durata minima, il diritto di prelazione previsto in testa all’affittuario in caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo e, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, il diritto degli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino a esercitare su tale fondo attività agricola in qualità di imprenditori a titolo principale: costoro hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.

Voci correlate

Colonia parziaria

Locazione

Mezzadria

Soccida

Vedi anche
Soccida Contratto diretto a costituire un’impresa agricola a natura associativa, nella quale si attua una collaborazione economica tra colui che dispone del bestiame (soccidante, concedente) e chi debba allevarlo (soccidario, allevatore). La nozione generale di soccida si trae dall’art. 2170, co. 1, c.c., secondo ... contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ... famiglia antropologia Istituzione fondamentale in ogni società umana, attraverso la quale la società stessa si riproduce e perpetua, sia sul piano biologico, sia su quello culturale. Le funzioni proprie della famiglia comprendono il soddisfacimento degli istinti sessuali e dell’affettività, la procreazione, ... charter In Gran Bretagna, la patente rilasciata da appositi uffici statali alle società che sono tenute a iscriversi.  ● In particolare, charter party, espressione (derivante dal latino charta partita, che designava l’uso medioevale di dividere un documento in due parti, le quali, riavvicinate, ricostituivano ...
Tag
  • CODICE CIVILE
  • SOCCIDA
Altri risultati per Affitto
  • affitto
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Locazione di cosa produttiva, per lo più di immobili, case, poderi o fondi rustici in genere. Usato anche per barche, automobili e simili (ma più appropriato, in questo caso, è nolo), il termine viene spesso utilizzato come sinonimo di locazione, di frequente riferito a immobili a uso abitativo, ma ...
  • AFFITTO
    Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1978)
    Affitto di fondi rustici. - Fallito il tentativo di una riforma organica dei contratti agrari posto in essere con la presentazione alla Camera dei deputati, nella seduta del 21 febbraio 1956, di un "disegno di legge sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo dell'impresa agricola", ha inizio, ...
  • AFFITTO
    Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
    Affitto di fondi rustici. - Sono intervenute leggi speciali in materia di subaffitto e di cessione di contratto (decr. legisl. lgt. 5 aprile 1945, n. 156), di revisione dei canoni (decr. legisl. C. p. S. 1° aprile 1947, n. 277; legge 18 agosto 1948, n. 1140; legge 3 giugno 1949, n. 321; legge 15 luglio ...
  • LOCAZIONE
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
    (XXI, p. 349) Virgilio Andrioli 1. Il codice civile del 1942 ha profondamente rielaborato l'istituto. Va preliminarmente posta in rilievo la considerazione del contratto dal punto di vista dell'oggetto, che ne ha condotto a distinguerlo dalle locationes operis e operarum con le quali il codice del ...
  • LOCAZIONE
    Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
    (XXI, p. 349) Roberto MONTESSORI Locazione di cose (p. 350). - Col r. decr. 7 agosto 1936, n. 1531 furono dettate nuove norme sul processo d'ingiunzione e su quello per convalidazione di sfratto, abrogando la legge del 24 dicembre 1896, n. 547, sulla licenza per rilascio di beni immobili. Se il conduttore ...
  • LOCAZIONE
    Enciclopedia Italiana (1934)
    Roberto MONTESSORI Giuseppe TASSINARI Emilio ALBERTARIO . Diritto romano. - Già nel diritto romano la locatio conductio presenta tre tipi fondamentali: locatio rei, locatio operis faciendi, conductio operarum. La ragione, per cui tipi così diversi vennero raggruppati sotto un solo concetto, è da ...
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Vocabolario
affitto concertato
affitto concertato loc. s.le m. Canone di affitto di unità immobiliari convenuto di comune accordo tra le parti, anche sulla base di accordi di categoria. ◆ Le agevolazioni, sia per l’affitto concertato sia per il comodato gratuito, sono...
affitto
affitto s. m. [lat. mediev. affictum (raro affictus -us), der. di affictare «affittare»]. – 1. a. Locazione di cosa produttiva, per lo più di un immobile, casa, podere: dare, prendere in a. un appartamento. In partic., a. di fondi rustici,...
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