Termine (dall’inglese to mob «affollarsi, intorno a qualcuno», ma anche «assalire, malmenare e aggredire») usato in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede (per es. uccelli passeriformi) nei confronti di un predatore (per es. un falco), per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. In sociologia e medicina del lavoro, indica una pratica vessatoria e persecutoria, spesso sconfinante in una forma di terrore psicologico, perpetrata dal datore di lavoro o dai colleghi (mobbers) nei confronti di un lavoratore (mobbizzato) al fine di emarginarlo o costringerlo a uscire dall’ambito lavorativo. In assenza di una definizione normativa, nell’ordinamento vigente il fenomeno può essere inquadrato nella disposizione dell’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di tutelare non solo l’integrità fisica, ma anche la «personalità morale» del dipendente. In giurisprudenza, inoltre, si usa distinguere tra mobbing. orizzontale, quando le aggressioni o vessazioni provengono da persone che lavorano con il soggetto mobbizzato, mobbing discendente, quando l’aggressione è provocata dal datore di lavoro o altro superiore gerarchico del lavoratore (mobbing ascendente), quando la vessazione è diretta al datore o al superiore da parte del lavoratore. Da ciò si deduce come il mobbing costituisca inadempimento contrattuale quale violazione di un obbligo di non fare (divieto) nel caso di mobbing discendente e quale violazione di un obbligo di fare, consistente nella doverosa protezione del lavoratore nei confronti dell’aggressione dei colleghi o dei sottoposti, nel caso di mobbing orizzontale o ascendente. Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri probatori, l’onere della prova grava sul lavoratore, che nel caso di mobbing discendente, a sostegno della sua pretesa, dovrà provare la violazione del divieto da parte del datore di lavoro e/o dei suoi superiori gerarchici; mentre nel mobbing orizzontale o ascendente dovrà provare la persecuzione subita dai colleghi o dai sottoposti e la sua conoscenza o conoscibilità da parte del datore di lavoro, il quale dovrà a sua volta provare di aver adempiuto il proprio obbligo di intervento protettivo. Dalle pratiche di mobbing possono derivare danni che la giurisprudenza e la dottrina individuano nel danno biologico, danno morale e danno esistenziale, la cui liquidazione non può che essere effettuata in forma equitativa (art. 1226 e 2056 c.c.), salva la dimostrazione di specifici danni patrimoniali.
Tutela della salute. Diritto del lavoro