Principio di solidarietà. Diritto dell’Unione Europea
Il principio di solidarietà è diretto a garantire il benessere dell’Unione Europea (UE) attraverso l’adempimento degli obblighi di ordine economico, politico e sociale da parte di tutti gli Stati membri.
Il Trattato di Lisbona del 2007 (in vigore dal 2009), nel modificare il Trattato istitutivo della Comunità Europea (CE) – ora denominato Trattato sul funzionamento dell’UE – vi ha introdotto un’esplicita clausola di solidarietà (art. 222). Questa dispone che gli Stati membri agiscano congiuntamente, “in uno spirito di solidarietà”, qualora uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico sul suo territorio o vittima di una calamità naturale o causata dall’uomo, chieda assistenza. In particolare, l’UE utilizza tutti i mezzi di cui dispone, compresi, eventualmente, mezzi militari messi a disposizione dagli Stati membri, per prestare assistenza allo Stato che l’abbia richiesta, al fine di proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da attacchi terroristici o dagli effetti di una calamità. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà sono decise dal Consiglio dell’Unione Europea a maggioranza qualificata, salvo che le misure da adottare ricadano nel settore della difesa, nel qual caso è richiesta l’unanimità.
Aggressione. Diritto internazionale
Legittima difesa. Diritto internazionale