Nel diritto del lavoro e previdenziale, in ragione della peculiarità degli interessi tutelati, la legge riconosce determinati diritti di prelazione sui crediti derivanti dal rapporto di lavoro dipendente e dal rapporto previdenziale a favore di determinate categorie di lavoratori. In particolare, l’art. 2751 bis c.c. riconosce un privilegio generale sui mobili per i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché per il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile (Licenziamenti individuali). La Corte costituzionale ha chiarito che i privilegi devono essere riconosciuti anche sui crediti derivanti da risarcimento del danno conseguente a infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro. La norma trova applicazione anche con riferimento al trattamento di fine rapporto, con diritto che sorge all’atto della cessazione del rapporto. Il privilegio in questione, inoltre, si applica ai soli casi di crediti concernenti retribuzioni dovute ai lavoratori subordinati e non anche ai crediti derivanti da un rapporto di lavoro parasubordinato.
Trattamento di fine rapporto. Diritto del lavoro