Si ha successione per rappresentazione quando i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione anche nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale (art. 467 c.c.). La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa (art. 468 c.c.). La rappresentazione ha luogo in infinito e trova il suo fondamento nella concezione istituzionale della famiglia ed è considerata, nella concezione prevalente, come una vocazione indiretta disposta dalla legge.