Il legato è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso (v. l’art. 588 c.c.). Si parla di legato anche in riferimento a diritti determinati la cui costituzione o trasmissione al beneficiario non derivi dal testamento ma direttamente dalla legge (c.d. legato ex lege): ad esempio, il legato di alimenti in favore del coniuge separato con addebito di responsabilità o il legato di usufrutto in favore dei genitori del minore. L’acquisto del legato si produce senza bisogno di accettazione, salva per il legatario la facoltà di rinunziare (art. 649 c.c.). Il legato non ha effetto se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore la cosa legata, o se questa è interamente perita prima dell’apertura della successione. Il legato può essere sottoposto a condizione, termine e modo, ma il legatario (art. 671 c.c.) è tenuto all’adempimento del legato (quando la cosa è gravata da servitù, canoni, rendite e così via) e di ogni altro onere a lui imposto soltanto entro i limiti del valore della cosa legata. Il legato può essere oggetto di revocazione, sia espressa con altro testamento che provveda diversamente circa l’oggetto, sia tacita se il testatore alieni o trasformi il medesimo oggetto (art. 686 c.c.). Il legato può, altresì, essere oggetto di accrescimento, quando una stessa cosa sia legata a più soggetti (collegatari), nel caso di rinuncia alla propria quota da parte di uno di essi (salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione: art. 675 c.c.), nonché di riduzione (artt. 553 ss. c.c.). Tra i vari tipi di legato, si distingue un legato di specie, se oggetto del legato sia un bene specificamente determinato, da un legato di genere, se il lascito riguarda una cosa determinata solo nel genere; questa distinzione assume rilievo avendo riguardo al momento e alle modalità di acquisto della cosa: il legatario acquista il legato di specie al momento stesso della morte del testatore e indipendentemente da ogni volontà dell’erede (onerato), mentre acquista il legato di genere quando sia intervenuta la specificazione o separazione dal genere indicato, e la scelta spetta all’onerato (se il testatore non l’ha affidata al legatario o ad un terzo), il quale è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media; se la scelta è affidata al legatario o ad un terzo, questi dovranno scegliere una cosa di media qualità. Il prelegato è il legato a favore di un coerede ed a carico dell’intera eredità: si considera come legato per l’intero ammontare (art. 661 c.c.). Una disciplina particolare ha il legato di cosa altrui, che è colpito da nullità salvo che sia accertata la conoscenza da parte del testatore dell’appartenenza della cosa all’onerato o ad un terzo estraneo. In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la cosa e a trasferirla al legatario, ma può scegliere di corrispondere al legatario il giusto prezzo. Per legato di debito si intende il legato disposto a favore di un creditore, per estinguere il debito ereditario: l’obbligazione a carico del patrimonio ereditario viene così ad avere un nuovo titolo. Per legato di contratto si intende il trasferimento di una posizione contrattuale facente capo al testatore.
Il divieto di patti successori nella più recente giurisprudenza di merito di Dario Farace