Modo di estinzione dei rapporti giuridici. Essa presuppone la piena disponibilità del bene che ne è oggetto; disponibilità che è normale, di regola, nel diritto privato. La rinuncia è un negozio giuridico meramente abdicativo (rinuncia abdicativa); nei casi in cui la volontà tende al trasferimento del diritto, si rientra nella categoria delle alienazioni (rinuncia traslativa). È disputato se omettere l’acquisto di un diritto costituisca rinuncia; per il diritto moderno è più fondata l’opinione affermativa, sempre, beninteso, che si tratti di un diritto la cui possibilità di acquisto sia già entrata nel patrimonio. Salvo i divieti posti dalla legge, è ammissibile la rinuncia preventiva, la quale può costruirsi come negozio su cosa futura. Come negozio unilaterale, la rinuncia non è subordinata all’accettazione altrui: quando un’accettazione segue a una rinuncia, essa concerne più propriamente il diritto che è già stato oggetto di essa. Talvolta l’ordinamento giuridico, allo scopo d’impedire che un diritto rimanga senza titolare, dispone che la rinuncia non possa avere efficacia se non vi sia l’acquisto del diritto da parte di altri, ma ciò non significa che la rinuncia debba essere accettata. La rinuncia è in genere irrevocabile quando il diritto sia stato acquistato da altri. Essa è espressa o tacita, perché al pari di ogni altra dichiarazione negoziale o attuazione della volontà è ammesso che la volontà si desuma da fatti concludenti; in varî casi però la legge richiede una manifestazione espressa. Il Codice civile non regola la rinuncia in genere, ma contiene qua e là singole disposizioni, come in tema di eredità, di obbligazioni, di ipoteca, ecc. Per la proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili, argomento in favore dell’ammissibilità della rinuncia si trae dalla norma che stabilisce l’onere della trascrizione per gli atti di rinuncia ai suddetti diritti.