Condizioni necessarie e concorrenti per l’applicazione dell’istituto della scomparsa sono l’allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o dalla sua ultima residenza e la mancanza di notizie riguardanti detto allontanamento e la sorte della persona (art. 48 c.c.). A seguito della scomparsa di una persona, e su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza può nominare un curatore che rappresenti la persona scomparsa in giudizio e nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui la stessa sia interessata, e può pronunciare ogni altro provvedimento che si riveli necessario alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Naturalmente la nomina del curatore non ha luogo quando la persona scomparsa abbia già un legale rappresentante; ma anche in questo caso il tribunale può provvedere per quegli atti che il legale rappresentante non ha il potere di porre in essere. Quando la situazione d’incertezza riguardante la persona scomparsa si protrae, possono ricorrere gli estremi degli istituti dell’assenza e della morte presunta.