La dichiarazione di morte presunta è disciplinata dal Codice civile (artt. 58-73). Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di un soggetto assente (v. Assenza) che sia maggiorenne da almeno nove anni, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza può, su istanza del pubblico ministero o degli interessati o dei presunti successori legittimi, dichiarare con sentenza la morte presunta dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia. La morte presunta può tuttavia essere dichiarata anche se sia mancata la dichiarazione di assenza; l’art. 60 c.c. elenca inoltre tre ulteriori casi in cui può essere dichiarata la morte presunta (scomparsa in operazioni belliche, prigionia, infortunio). Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, e coloro che avevano ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente possono disporre liberamente di detti beni.
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza, il nuovo matrimonio del coniuge è nullo (ma ne sono salvi gli effetti civili); inoltre, egli ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, se ancora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.