In base al Codice civile (artt. 48 ss.), quando non si hanno più notizie di una persona da almeno 2 anni, i presunti successori legittimi – e chiunque ritenga di avere diritti dipendenti dalla morte dell’assente – possono rivolgersi al tribunale competente perché ne sia dichiarata l’assenza. A seguito di tale dichiarazione, il tribunale ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono; gli eredi testamentari o legittimi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei suoi beni; i legatari, i donatari e tutti coloro ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti; coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse (a eccezione delle obbligazioni alimentari, ex art. 434 c.c.); la comunione legale si scioglie; il coniuge dell’assente che versi in stato di bisogno può ottenere dal tribunale un assegno alimentare; se il coniuge dell’assente contrae un nuovo matrimonio, questo non può essere impugnato finché dura l’assenza; nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome dell’assente. Gli effetti della dichiarazione di assenza cessano se l’assente ritorna o se ne è provata l’esistenza in vita ovvero la morte.