• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Assenza

Enciclopedia on line
  • Condividi

In base al Codice civile (artt. 48 ss.), quando non si hanno più notizie di una persona da almeno 2 anni, i presunti successori legittimi – e chiunque ritenga di avere diritti dipendenti dalla morte dell’assente – possono rivolgersi al tribunale competente perché ne sia dichiarata l’assenza. A seguito di tale dichiarazione, il tribunale ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono; gli eredi testamentari o legittimi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei suoi beni; i legatari, i donatari e tutti coloro ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti; coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse (a eccezione delle obbligazioni alimentari, ex art. 434 c.c.); la comunione legale si scioglie; il coniuge dell’assente che versi in stato di bisogno può ottenere dal tribunale un assegno alimentare; se il coniuge dell’assente contrae un nuovo matrimonio, questo non può essere impugnato finché dura l’assenza; nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome dell’assente. Gli effetti della dichiarazione di assenza cessano se l’assente ritorna o se ne è provata l’esistenza in vita ovvero la morte.

Voci correlate

Morte presunta

Scomparsa

Vedi anche
Morte presunta La dichiarazione di morte presunta è disciplinata dal Codice civile (artt. 58-73). Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di un soggetto assente (v. Assenza) che sia maggiorenne da almeno nove anni, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza può, su ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ... Tribunale Il tribunale ordinario, al quale insieme agli altri giudici ordinari è attribuito dalla Costituzione l’esercizio della giurisdizione (art. 102, 1° co.), ha sede in ogni capoluogo determinato dalle tabelle ministeriali. Esso è diretto dal presidente del tribunale, nominato di concerto tra il Consiglio ...
Tag
  • COMUNIONE LEGALE
  • MORTE PRESUNTA
  • CODICE CIVILE
  • OBBLIGAZIONI
Altri risultati per Assenza
  • ASSENZA
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    Il codice civile italiano 1942, oltre ad avere meglio disciplinato l'assenza, ha introdotto un'importante novità con l'istituto della dichiarazione di morte presunta, la cui necessità si era in modo particolare fatta sentire in occasione di eventi bellici o di catastrofi e disgrazie. Per quanto riguarda ...
  • ASSENZA
    Enciclopedia Italiana (1929)
    (dal lat. absentia; fr. absence; sp. ausencia; ted. Abwesenheit, Verschollenheit; ingl. absence) Diritto. - Come istituto regolato dal codice civile italiano (lib. I, tit. 111) a imitazione del codice francese, l'assenza è, secondo un concetto che risale al diritto romano, qualificata dal fatto che ...
Vocabolario
assènza
assenza assènza s. f. [dal lat. absentia]. – 1. a. L’essere assente da un luogo in cui uno dovrebbe trovarsi o si trova abitualmente: a. dall’ufficio, dal lavoro, da una riunione; tornò dopo lunga a.; ha fatto parecchie a.; registro delle...
assènzio
assenzio assènzio (ant. assènzo) s. m. [dal lat. absinthium, gr. ἀψίνϑιον]. – 1. Nome di alcune specie di piante del genere artemisia, usate in farmacia o in liquoreria. L’assenzio propr. detto, o a. romano, o maggiore (Artemisia absinthium),...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali